Con l’entrata in vigore del DPR n. 160 del 07/09/2010 che ha approvato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38 della legge 133/2008, lo SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.
Si informa pertanto che ai sensi ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2011 nr. 160, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni riguardanti le attività economiche del suddetto decreto, ed i relativi elaborati tecnici ed allegati dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP di Riva presso Chieri.
Ciò significa che saranno considerate improcedibili le istanze (domande di autorizzazione) e le S.C.I.A. presentati a soggetti diversi dal SUAP e tutte quelle presentate in modalità diversa da quella telematica.