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Regione Piemonte

Fatturazione Elettronica

Processo di emissione e gestione delle fatture in formato digitale


Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
Per quanto riguarda il nostro ente, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Al fine di favorire l’attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto.
Si comunica che il codice univoco ufficio del Comune di Riva presso Chieri è il seguente: UFRCJL
Si ricorda l’obbligatorietà dell’indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto.
A titolo informativo, con la presente si ricorda che l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015 ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (…), degli enti pubblici territoriali (…), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte nostra.
Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, si rende necessario aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.
Le disposizioni sopra riportate non si applicano alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte (incarichi professionali).
Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ragioneria ai seguenti recapiti: ragioneria@comune.rivapressochieri.to.it – tel 011.946.9103 int. 5.

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